1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali.
2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:
a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;
d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;
e) la disciplina dei contributi sociali.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 e, con riferimento